
REGOLAMENTO SANITARIO
FEDERAZIONE ITALIANA
DI
KICKBOXING
F.I.KB
Delibera del Consiglio Federale n.20 del 23 luglio 2008
Modificato con delibera del Presidente n.88 del 07 novembre 2008
REGOLAMENTO SANITARIO
Premessa
Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario
Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO,
del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato
di salute dei propri tesserati.
Art. 1 - Struttura.
Il Settore Sanitario Federale è costituito da:
- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.
Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione
Italiana Kickboxing e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata
o sanzioni per fatti di doping.
Art. 2 - Commissione Medica Federale
La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da
un Presidente, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero
di tre membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in
Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche,
esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il
quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio
Federale.
La Commissione Medica Federale:
- coordina l’attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica
dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese
alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti,
ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico
Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche
antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle
materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini,
con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi
competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al
doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-
sportive;
La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di
consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del
Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.
Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.
Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della
specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro
anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio
federale.
Il Medico Federale:
- E’ componente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a
problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse
nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di
legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse
nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l’attività dei Medici Addetti alle
squadre nazionali, per ciò che concerne l’assistenza sanitaria e la valutazione degli
atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l’assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la
preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in
occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale
parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela
della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.
Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.
Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche
problematiche.
I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli
specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal
Consiglio Federale;I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:
- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di
interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed
internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse
nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione
sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di
fiducia degli atleti.
Art. 4 - Medici Sociali
I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli
iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.
Il Medico Sociale, in particolare:
- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull’osservanza
delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul
rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria
Società.
Art. 5 - Settore Parasanitario
Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio
o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle
finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere
dell’atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie
riconosciute dalle normative vigenti).
Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l’attività delle squadre
nazionali e dal Medico Societario per le attività societarie.
Art. 6 - Obblighi e disposizioni
Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se
esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative
antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse
siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
Art. 7 - Adempimenti dei tesserati.
Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell’ambito della Federazione Italiana
Kickboxing, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all’osservanza delle
normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di
accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.
Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Kickboxing
sono da considerare agonisti:
1. Nella Kickboxing per le specialità del Semi Contact, Forme Musicali,
Aerokickboxing: 10 anni;
2. Nella Kickboxing per la specialità del Light Contact e per tutte le
forme light delle nostre discipline: 13 anni;
3. Nella Savate Assalto: 13 anni
4. Nella Kickboxing per le specialità del Full Contact, Low Kick e K1
rules: 16 anni;
5. Nella Muay Thai, Savate e Shoot Boxe: 16 anni.
Il Presidente della Società sportiva attesta, all’atto del tesseramento, che l’atleta è
stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è
conservata presso la Società.
Art. 8 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte della
Giunta Nazionale del CONI.
Art. 9 - Norma transitoria
Al fine di garantire comunque l’assistenza sanitaria agli Atleti, la Federazione Italiana
Kickboxing, può entro il prossimo quadriennio olimpico, nominare, in qualità di Medici
Addetti alle Squadre Nazionali, anche Medici non in possesso della specializzazione in
Medicina dello Sport, purchè iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
Approvato dalla Giunta Coni
Allegato
PARAMETRI DI PERTINENZA DELLA NORMATIVA FEDERALE DA RECEPIRE DA PARTE DEL
MIN. DELLA SALUTE E DELLA CONFERENZA STATOREGIONI
PARAMETRI DI PERTINENZA DELLA NORMATIVA FEDERALE DA RECEPIRE DA PARTE DEL MIN. DELLA
SALUTE E DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI
Specialità ETÀ INIZIO ETERMINE
Età per Ecg da Sforzo,
Aggiuntivo Alla Visita di
Idoneità
Visita Di Riferimento
Semi Contact, Forme
Musicali E Aerokickboxing
10 /Max 40
35
Visita Medica
Esame Completo Delle Urine
Elettrocardiogramma A Riposo e dopo
Sforzo
Spirografia
Light Contact
Shoot Boxe Light/Savate
Light
13/Max 40
35
Visita Medica
Esame Completo Delle Urine
Elettrocardiogramma A Riposo e Dopo
Sforzo
Spirografia
Full Contact, Low Kick e
K1, Muay Thai E Shoot
Boxe, Savate (d.a.)
16/Max 40
35
Visita Medica
Esame Completo Delle Urine
Elettrocardiogramma A Riposo e Dopo
Sforzo
Spirografia
Esame Neurologico
Esame Oculistico Con Videat Fundus
Oculi
Esame Otorinolaringoiatrico Con
Audiometria
E.E.G. Nel Corso Della Prima Visita Ed
In Occasione Delle Visite Di Cui Per
Accertamenti A Seguito Di Ko
+ visite specifiche per le atlete
Regolamento Anti-doping
Con il tesseramento ed il suo rinnovo gli Atleti si impegnano a rispettare le normative inerenti
la lotta al doping, in particolare le Leggi dello Stato Italiano ed il regolamento Antidoping
federale.
Si assumono inoltre l'obbligo di sottoporsi al controllo Antidoping (per ogni ulteriore e più
dettagliata informazione, vedasi il Regolamento Antidoping www.coni.it sezione antidoping














